Pervengo richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellciole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue:
La materia non è regolata da norme internazionali nè da norme comunitarie che prevedano all’omologazione di dette pellciole quali entità tecniche indipendenti, nè risulano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifihe in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellciole nonchè la loro installazione sui vetri dei veicoli.
lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merce, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altroStato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da altri Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.